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COMUNICAZIONE NOMINATIVI RAPPRESENTANTI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Enna, 10/09/2009 - Si ritiene utile informare che con circolare n. 43 del 25 agosto u.s. l’Inail ha fornito le istruzioni operative in ordine agli adempimenti, posti a carico dei datori di lavoro o dei dirigenti (se tale compito rientra nelle competenze loro attribuite dal datore di lavoro nell’ambito dell’organizzazione d’impresa), ai fini della comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in base al nuovo quadro normativo introdotto dal d. lgs. n. 106 del 3 agosto u.s. - decreto correttivo al T.U. sulla sicurezza pubblicato in G.U. del 5 agosto 2009 - (cfr. ns. note informative n. 37 del 3 agosto ’09 e n. 38 del 6 agosto ’09) .Si ricorda che l’obbligo era stato introdotto dal d.lgs. 81/08 con cadenza annuale e il termine era stato poi prorogato al 16 agosto 2009 (cfr. ns. note informative n. 14 del 19 marzo 2009 e n. 30 del 18 maggio 2009).Con le modifiche apportate dal d.lgs. 106/09 la comunicazione diventa non più a cadenza annuale, ma “una tantum” ossia va ripetuta solo in caso di nuova elezione o nuova designazione del RLs. Nella nota si evidenzia che in fase di prima applicazione l’obbligo in parola riguarda i nominativi dei lavoratori già eletti o designati. Potranno pertanto verificarsi tre ipotesi: 1) datori di lavoro che hanno già inviato la comunicazione: i soggetti che hanno già ottemperato all’ obbligo secondo le istruzioni emanate dall’Istituto in attuazione del D.lgs. 81/08 comunicando il nominativo con riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre 2008 non dovranno effettuare alcuna comunicazione a meno che non siano intervenute variazioni di nomine o designazioni dal 1° gennaio 2009 alla data della Circolare Inail (25 agosto) 2) datori di lavoro che non hanno inviato la comunicazione: i soggetti che non hanno ancora effettuato la comunicazione devono inviare la segnalazione del nominativo per la prima volta seguendo le nuove procedure operative indicate nella circolare in esame 3) aziende ove non è stato eletto o designato il RLS: in tale caso l’obbligo di comunicazione scatterà in occasione della prima elezione o designazione del RLS. Tutte le successive comunicazioni, prosegue la circolare, dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato un RLS differente da quello segnalato. In difetto viene ritenuta immutata la situazione già comunicata. L’Inail evidenzia nella nota come l’elezione non costituisca un obbligo per il datore di lavoro ma una facoltà per i lavoratori, solo ai quali spetta di esercitarla. Il datore di lavoro non ha alcun titolo decisionale al riguardo e non può ingerire in alcuna forma o modo.La denuncia va fatta on line sul sito dell’Inail al quale occorre essere registrati e solo se si dovessero presentare problemi tecnici per l’invio on-line, eccezionalmente la comunicazione potrà essere presentata tramite FAX al numero 800657657, utilizzando l’apposito modello reperibile presso le sedi INAIL o dal portale dell’Istituto.Nella nota dell’Istituto viene infine precisato che la circolare riguarda solo la comunicazione del RLS aziendali, mentre per quanto concerne la comunicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) l’Inail provvederà a fornire successive istruzioni operative dopo aver ricevuto le indicazioni interpretative da parte del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali.

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